Legge – donazione di ovuli

sperma ed embrioni

Legge – donazione di ovuli

sperma ed embrioni

L’articolo 1460 del codice civile greco garantisce l’anonimato dei donatori di materiale genetico. Questo vale se sono donatori di sperma, donatori di ovociti o ovuli fecondati (embrioni). Si afferma esplicitamente che l’identità dei donatori, che hanno fornito gameti o ovuli fecondati, non viene rivelata alle persone che desiderano avere un figlio. Inoltre, l’identità del bambino e dei suoi genitori non viene rivelata ai donatori di gameti o ovuli fecondati.

Cioè, i donatori di gameti, sperma o ovuli, sono sempre sconosciuti alle persone che desiderano avere un figlio.

Per le condizioni della fecondazione consentita con l’utilizzo di seme di donatore, devono essere rispettate le condizioni generali. Da un lato va rispettata la necessità medica di cui all’articolo 1455 comma 1 del codice civile. Dall’altro i limiti di età di cui all’articolo 4 comma 1 del legge 3305/2005. È richiesto anche il consenso dell’articolo 1456 del codice civile. Per le persone sposate è semplicemente scritto e per le persone non sposate è autenticato.

La legge 3089 prevede che anche una donna nubile e sola, cioè senza un partner, e che, ovviamente, ha un problema di infertilità, possa ricorrere alla riproduzione assistita. Anche in questi casi viene consentito l’uso dello sperma di un donatore. Naturalmente, un consenso autenticato è un prerequisito. Lo stesso vale per l’uso di ovuli donati. Per essere ammissibili, è necessario che siano soddisfatte le condizioni generali da un lato dalla necessità medica di cui all’articolo 1455, paragrafo 1 del codice civile, e dall’altro dai limiti di età di cui all’articolo 4, paragrafo1 della legge 3305/2005, nonché i consensi di cui all’articolo 1456 del codice civile.

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